Ornago: il parroco chiude il parcheggio del santuario.

Barba
Ornago: il parroco del Santuario ha apposto una catena con lucchetti all’ingresso del parcheggio a lato del santuario stesso e antistante all’Antica Bottega del Santuario.

Già durante la settimana, tale decisione, ha creato enormi disagi al suddetto pubblico esercizio ed ai suoi clienti. Le aree di parcheggio presenti nella zona sono insufficienti,  l’esercizio pubblico, meglio conosciuto come ‘Il Barba’ e famoso in tutta la zona, è molto frequentato. Gli avventori provengono anche da lontano e quindi utilizzano l’auto. Questa situazione è destinata ad aggravarsi durante i fine settimana quando il locale è molto affollato. L’assenza di parcheggio costringerà molti degli utenti del locale a lasciare l’auto lungo il ciglio dell’unica e stretta strada che conduce al Santuario. Ciò creerà situazioni di pericolo in una zona già critica per il traffico e l’affollamento. Inoltre le tensioni che si stanno creando potrebbero portare anche problemi di ordine pubblico.

I gestori dell’esercizio provvedevano anche alla pulizia del parcheggio stesso, che ora sarà abbandonato alle cure inesistenti del parroco e dei responsabili del Santuario. Molto probabilmente ci saranno accumuli di immondizia e degrado del parcheggio stesso, con grave danno di immagine per una area di interesse storico, all’esterno del Santuario è sita una cappella contenente la tomba di Pietro Verri, e naturalistico, è l’accesso principale al Parco del Rio Vallone.

La decisione del parroco, oltre che immotivata, le sue uniche parole in risposta al gestore, Gionata, che gli ha chiesto spiegazioni in merito sono state: “Il parcheggio è mio e faccio quello che voglio!”, rivela una chiusura verso i bisogni della comunità che non è degna di un religioso, che dovrebbe, proprio per i propri principi essere favorevole alla condivisione. Ieri, venerdì 27 febbraio, sono anche intervenuti i Carabinieri, in seguito alle tensioni che si sono create. Questa situazione richiede una rapida soluzione, i rappresentanti dei cittadini ed il Sindaco di Ornago dovrebbero intervenire per cercare di risolverla.

Invia una mail al Sindaco ed all’Assessore alla viabilità per richiedere un intervento. Copia e incolla il seguente testo nel commento:

Alla cortese att.ne del sig. Sindaco e dell’assessore alla viabilità.
Il comune dovrebbe intervenire per cercare di risolvere la spiacevole e pericolosa situazione che si è creata a causa della decisione del parroco del Santuario di chiudere al pubblico il parcheggio a lato della chiesa.

Distinti Saluti

 

Pubblicità

Unione dei Comuni Ornago-Burago


Lo sai che a Vimercate l’aliquota IMU è al massimo?Lo sai che a Vimercate la TARES è più alta che ad ORNAGO? E la TASI?
Lo sai che a Vimercate il piano di diritto allo studio ha un valore, per
ogni studente, molto più basso del nostro?
Lo sai che le strade di Vimercate sono piene di buche e le piste
ciclabili finiscono nel nulla?
LO SAI CHE STANNO PROGETTANDO L’UNIONE DEI COMUNI?
Ornago, Vimercate, Burago e Carnate avranno un consiglio unico, al quale
verranno progressivamente ceduti i servizi comunali in modo DEFINITIVO,
non è previsto un meccanismo di recesso ne una scadenza per la verifica
dell’accordo. I consigli comunali non verranno aboliti, quindi i costi
della politica rimarranno uguali o saranno maggiori. Il consiglio non
sarà eletto dai cittadini ma nominato e quindi non si potrà sfiduciarlo.
Ovviamente Ornago e Burago varranno come una cicca. ( 3 consiglieri per
uno contro i 9 di Vimercate ed i 5 di Carnate) Gestirà i nostri tributi
e progressivamente i servizi come scuole, sport e sanità ( SI anche il
tuo medico di base!, potresti dover andare a Vimercate), la raccolta
differenziata, lo sviluppo socio economico, la polizia locale, la
manutenzione stradale.
I dipendenti, che verranno conferiti all’Unione, potrebbero subire
disagi ed i manager potrebbero trarne maggiori profitti, il tutto a
spese dei cittadini.
A Ornago e a Burago lo statuto verrà votato dai consiglieri uscenti, i
nuovi eletti non potranno decidere nulla, perché tutta questa urgenza?
Non sarebbe opportuno attendere l’esito delle elezioni per decidere?
Qualcosa non torna, CI STANNO FREGANDO?

Unione dei Comuni – Vimercatese


PROGETTO PER L’UNIONE DEI COMUNI – BOZZA DI STATUTO 1368067 2014/8419

Considerazione di ordine generale:

E’ una duplicazione di organi già esistenti.

La struttura dell’unione tende ad accentrare i poteri nelle mani delle maggioranze esistenti e ridurre il numero di coloro che decideranno per tutti. (nonostante le apparenti garanzie per le minoranze i numeri permetterebbero all’attuale maggioranza di Vimercate di decidere per tutti)

La distinzione fra organi decisionali, amministrativi-attuativi e di controllo è puramente formale, in realtà c’è una centralità dei poteri del presidente del consiglio e del segretario generale in tutte e tre le funzioni.

La giunta è composta solo dai quattro sindaci!
I poteri del consiglio sono limitatissimi.

Il progetto sarebbe da affossare integralmente. Se si vogliono integrare le competenze ed i servizi di più comuni l’unica via economicamente conveniente sarebbe la fusione, previo referendum vincolante di tutti i cittadini interessati.

Considerazioni particolari:

Non è prevista alcuna scadenza per una verifica dell’efficacia!
Art. 1 – Istituzione dell’Unione
1. E’istituita l’Unione fra i Comuni di
Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate, denominata “……………………”
Essa è costituita per l’attuazione delle finalità di cui al successivo art.2 e nel rispetto
di quanto previsto dall’ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L’Unione è Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare
nell’ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L’Unione ha sede nel Comune di Vimercate

Questo rende praticamente inutile l’istituto dei referendum.
Vedasi anche gli articoli riguardanti le proposte di iniziativa popolare.

Art. 14 – Referendum consultivo e abrogativo
1. Il Presidente dell’Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando
lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) del totale dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei Comuni dell’Unione, purché tra i firmatari vi siano elettori di
almeno 2 comuni dell’Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla
competenza del Consiglio dell’Unione. Il referendum è indetto altresì quando
lo richiedano, a maggioranza assoluta dei loro, rispettivi componenti, almeno
due Consigli dei comuni partecipanti all’Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
d. i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti
e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti
dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di
qualsiasi genere;
f. gli atti relativi al personale dell’Unione o di enti, aziende, istituzioni e
società dipendenti o partecipate dall’Unione;
g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.

Questo significa che i dirigenti ed il segretario generale (chissà chi verrà scelto…) potranno avere compensi ulteriori, a carico dei cittadini.
Vedasi anche gli articoli riguardanti tasse e tributi.

Art. 32 – Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell’Unione
1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative,
ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori
dell’Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni
dall’ordinamento degli enti locali.
2. Il Presidente, i componenti la Giunta e i Consiglieri dell’Unione, come pure i
Componenti dei Comitati di Funzione non dipendenti dell’Ente, e i titolari
di ogni altra funzione politico-amministrativa dell’Unione di Comuni non aggiungono
alcuna indennità né alcun gettone di presenza a quelli eventualmente riconosciuti
per la funzione già esercitata nei comuni ove rispettivamente sono stati eletti.
Se, per qualsiasi motivo, non siano titolari di indennità né di gettoni di presenza, essi
mantengono comunque tale condizione.

Il controllore controlla il controllato!
Art. 34 – Il Controllo Strategico
1. Il controllo strategico è attuato dall’Ufficio Controllo di Gestione, sotto la
diretta Responsabilità del Segretario Generale. Esso verifica l’effettiva realizzazione
degli obiettivi fissati negli atti di programmazione e di gestione adottati dall’Unione
riferendone, ai sensi dell’art. 33, comma 3, agli organi di governo.
2. Il Segretario generale rende almeno annualmente rapporti di verifica e
valutazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell’Unione.
Art. 35 – Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono e contribuiscono:
a) Segretario Generale
b) Collegio per la Revisione Amministrativa
c) Organo di Revisione Economico-Finanziaria
d) Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Art. 36 – Collegio per la revisione Amministrativa
1. L’organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede, dal Presidente del Collegio dei
Revisori e dai Dirigenti dell’Unione, ha la funzione di effettuare il controllo di
legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell’Unione.
2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il
controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti
amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione
dell’Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità
rispetto le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti. Le modalità di
campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo
l’estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di
procedimenti che l’Ente adotta.
3. I Dirigenti dell’Unione non partecipano al Collegio in occasione dell’esame
dei propri provvedimenti.
4. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al
Presidente dell’Unione.
Art. 37 – Organo di Revisione Economico-Finanziaria
1. In osservanza di quanto disposto dall’ordinamento degli Enti Locali e dalle
normative in materia, l’Unione è dotata di un Revisore Economico-
Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla
vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del
Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.
Art. 38 – Responsabile del Servizio Finanziario
1. L’ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano
le modalità con le quali vengono resi il parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione ed il relativo visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
2. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Dirigente responsabile del
Servizio Finanziario, anche come attestazione di copertura della spesa in
relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.
Art. 39 – Controllo sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa
1. L’Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle
esigenze degli organi di Governo, del Segretario Generale e delle Direzioni
di Area, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le
rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa
dell’Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in relazione agli
obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di
riferimento dell’Unione all’azione amministrativa, sviluppando un efficace ed
accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli
programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e
di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed
accessibile ai cittadini l’azione amministrativa dell’Ente.
Art. 45 – Segretario Generale
1. L’Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei
Comuni partecipanti all’Unione. L’Ufficio di Segretario dell’Unione e di Segretario
di uno dei comuni partecipi è unico e non richiede incarichi diversificati.
2. Secondo quanto previsto dall’ordinamento degli Enti locali, il Segretario
Generale supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di
Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti nell’adozione delle loro azioni, dei procedimenti e
degli atti conseguenti.
3. E’ componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato
nella presente Statuto.
4. Il Segretario Generale dirige e coordina i Dirigenti dell’Unione nello svolgimento
delle rispettive azioni, assume ogni altro compito e ogni altra funzione prevista dalla
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione ed ogni altro compito e Funzione
attribuitagli dal Presidente dell’Unione. Alla funzione del Segretario Generale
dell’Unione si applicano le disposizioni dettate dal T.U. 267/2000 per i Segretari
Comunali e Provinciali.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni
di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal
Presidente dell’Unione.

STATUTO DELL’UNIONE TRA I COMUNI DI BURAGO DI MOLGORA, CARNATE, ORNAGO E VIMERCATE (PROV. DI MB)


STATUTO DELL’UNIONE TRA I COMUNI DI BURAGO DI MOLGORA,
CARNATE, ORNAGO E VIMERCATE (PROV. DI MB)

TITOLO I – FINALITA’ E ISTITUZIONE
Art. 1 – Istituzione dell’Unione
1. E’istituita l’Unione fra i Comuni di
Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate, denominata “……………………”
Essa è costituita per l’attuazione delle finalità di cui al successivo art.2 e nel rispetto
di quanto previsto dall’ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L’Unione è Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare
nell’ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L’Unione ha sede nel Comune di Vimercate
5. L’ambito territoriale e la comunità di riferimento dell’Unione coincidono
con l’estensione territoriale e con la comunità dei comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell’Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell’Ente
o, su decisione motivata dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.
7. L’Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di “………………”
e con lo stemma dell’Ente composto da “…………………………………….
………………………………………………………………………………..”
L’Unione è inoltre identificata da un Logo composto “………………………
………………………………………………………………”
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell’Ente.
9. L’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i loro dati caratteristici e le modalità
e i casi di utilizzo da parte di altri soggetti, sono disciplinate dal regolamento per
il funzionamento degli Organi istituzionali dell’Unione.
10. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con la approvazione di una eguale
deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse
procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A
seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle
funzioni, delle materie e dei compiti precedentemente conferiti, succedono
all’Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla
quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola materia o servizio.
Art. 2 – Finalità
1. L’Unione è strumento per la soddisfazione dei bisogni, per lo sviluppo del
benessere economico e del progresso sociale e culturale della comunità che ne
costituisce il fondamento.
2. L’Unione realizza, per le materie di propria competenza, l’integrazione delle
politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il
fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il
miglioramento e lo sviluppo dell’adeguatezza e dell’efficienza delle risposte
e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L’Unione, pertanto, nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività
si conforma ai principi di: sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L’Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i
Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti
che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria
2
comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento
e sviluppo dell’amministrazione pubblica.
Art. 3 – Adesione e Recesso
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio
Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le
modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica
dello Statuto dell’Unione, approvata dai Consigli Comunali dei comuni già
aderenti, con le modalità stabilite dall’ordinamento degli enti locali.
2. . L’adesione ha effetto dall’anno solare successivo a quello di approvazione
delle modifiche apportare allo Statuto dell’Unione.
3. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall’Unione, con le procedure ed
i quorum richiesti per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha
effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.
5. Nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di
conferimento della gestione, gli organi dell’Unione hanno cura di
evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono
o di scioglimento della forma associata.
6. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni, delle materie
e dei servizi conferiti all’Unione, ma non acquisisce in ogni caso il diritto di
rivendicare quota di qualsiasi trasferimento pubblico riconosciuto all’Unione.
Art. 4 – Rapporti con i Comuni partecipanti
1. L’Unione garantisce l’informazione ai Comuni partecipanti in merito alle
proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del
Consiglio dell’Unione, unitamente all’ordine del giorno delle rispettive sedute,
e l’elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli
Organi istituzionali dell’Unione.
2. L’Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del
bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno un
mese prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che
la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di
esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell’Unione
hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione stessa tutte le notizie, le
informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili
all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Art. 5 – Statuto e Regolamenti
1. Lo Statuto dell’Unione, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dagli
Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli
indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i
comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall’ordinamento degli enti
locali. E’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia,
pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni
3
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha
proceduto alla sua approvazione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli
Comunali e dal consiglio dell’Unione, con le medesime modalità previste per
l’approvazione dello statuto stesso.
4. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal
presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.
Art. 6 – Materie e Funzioni dell’Unione
1. I Comuni possono conferire all’Unione le materie di propria competenza, le
materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le Funzioni e
le Materie che possono essere conferite all’Unione appartengono alle seguenti Aree:
a) “Servizi alla Persona e alla Comunità” di cui fanno parte le materie
inerenti il sistema socio sanitario compresa la funzione di
accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali, il sistema
scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura,
delle politiche giovanili e dello sport.
b) “ Servizi di Polizia Locale” fermo restando le
funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell’ordine e
della sicurezza.
c) “Sviluppo economico ed attività Produttive” che comprende le
materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi
pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole,
commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione,
coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle
norme.
d) “Territorio, ambiente ed Infrastrutture” che comprende le materie
attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il
controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione
di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del
patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed
edilizio urbano.
e) “ Tributi” che comprende tutte le attività di regolazione e gestione
dei tributi locali.
f) “Servizi generali di supporto” che comprende le materie attinenti la
gestione amministrativa, economale, contabile, finanziaria e di
bilancio, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del
personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e
telematici, il controllo di gestione, la comunicazione, informazione e
relazioni con il pubblico.
g) “ I servizi Demografici e la Statistica”.
h) “La promozione delle Pari opportunità”.
2. L’Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita
le funzioni:
• di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
• di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni
delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
• di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
• di organizzazione e gestione delle attività, dell’erogazione dei servizi
e dell’impiego efficiente delle risorse;
4
• di controllo interno;
• di gestione finanziaria e contabile;
• di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e
dei contratti da parte dei destinatari;
3. I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza
nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri
soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
4. Il conferimento all’Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non
rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente
Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le
maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. il territorio dell’Unione costituisce “ambito ottimale” per la gestione associata,
ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e delle leggi
regionali in materia.
6. L’Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto
previsto in merito dall’ordinamento degli enti locali, le funzioni per la
gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della
stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai
servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.
Art. 7 – Modalità di conferimento delle Materie delle Funzioni e
dei Servizi all’Unione – Effetti del recesso, della revoca e dello scioglimento –
Rapporti di lavoro del personale
1. il trasferimento delle materie e dei servizi di cui all’art. 6 del
presente Statuto sarà effettuato da parte di tutti i Comuni dell’Unione.
2. il trasferimento si perfeziona con l’approvazione, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da
parte del Consiglio dell’Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere
formalmente.
Tale convenzione deve, in ogni caso, prevedere:
• il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
• la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti
coinvolti;
• le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
• la previsione del trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali;
3. Lo schema di convenzione deve inoltre prevedere:
• le modalità di recesso dall’Unione e della revoca di Materie, Funzioni e Servizi conferiti;
• la previsione che, in ipotesi di recesso o di revoca del conferimento, il personale a suo
tempo trasferito sia assunto dal comune recedente o revocante. E’ fatto salvo il diritto
dell’Unione di mantenere potestativamente la titolarità del rapporto di lavoro del
personale in questione, salvo il caso di scioglimento dell’Unione. In caso di scioglimento
dell’Unione, il personale è assunto in servizio dai comuni che, rispettivamente, lo avevano
in precedenza trasferito all’Unione. Tale personale ha diritto in ogni caso al posto ed al
rapporto di lavoro nella categoria contrattuale, nel profilo professionale ed economico
posseduto al momento dello scioglimento dell’Unione o della assunzione presso il
comune recedente o revocante.
4. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in
relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all’atto della approvazione della
delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.
5. La revoca all’Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai
Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri
5
assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal
1° gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati
provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
TITOLO II – PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI
Art. 8 – Partecipazione
1. L’Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un
sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le
componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria
comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione
delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti
risposte attese.
2. L’Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli
indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di
soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le
politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del
confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e
con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla
determinazione delle risposte dell’Unione alle esigenze della propria
comunità.
4. L’Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica
locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che
concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei
servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente e
del territorio.
5. L’Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di
informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai
cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla
propria comunità di riferimento, i risultati e l’adeguatezza della propria
azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e
quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell’azione
amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con
quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi
di Governo dell’Unione.
Art. 9 – Orientamento al servizio
1. Il sistema di governo e quello di gestione dell’Unione operano e si
organizzano privilegiando l’obiettivo di servizio nei confronti della propria
comunità.
2. L’Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per
realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per
configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione,
come un’unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento
3. L’Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi
di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l’interesse del bene
comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.
6
Art. 10 – Salvaguardia delle specificità territoriali
1. L’Unione, nell’ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le
politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo,
adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni
espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all’Unione può richiedere risposte
specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e
gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti
dalle azioni adottate dall’Unione per rispondere ad esigenze specifiche del
suo territorio.
Art. 11 – Pari opportunità ed imparzialità
1. L’Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo
la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per
tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento
indipendentemente dal genere, dalla razza, dall’orientamento sessuale, dalla
provenienza, dalla religione, dall’abilità e dalla condizione economica.
2. L’Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere
l’integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che
costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle
pari opportunità e l’imparzialità della propria azione amministrativa.
Art. 12 – Distinzione delle funzioni
1. A garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa,
l’Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla
distinzione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni
di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organismi di Gestione che realizzano
le attività dell’Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente
delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità
dell’azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell’Unione, si articola affinché si configuri un
corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga
la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si
garantisca la correttezza e la qualità dell’azione amministrativa e si renda alla
comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione
dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 13 – Regolamento di partecipazione
1. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa.
Garantisce l’accesso alle informazioni ed agli atti dell’ente e fornisce
un’informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito
regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei
referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di
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iniziative popolari.
Art. 14 – Referendum consultivo e abrogativo
1. Il Presidente dell’Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando
lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) del totale dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei Comuni dell’Unione, purché tra i firmatari vi siano elettori di
almeno 2 comuni dell’Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla
competenza del Consiglio dell’Unione. Il referendum è indetto altresì quando
lo richiedano, a maggioranza assoluta dei loro, rispettivi componenti, almeno
due Consigli dei comuni partecipanti all’Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
d. i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti
e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti
dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di
qualsiasi genere;
f. gli atti relativi al personale dell’Unione o di enti, aziende, istituzioni e
società dipendenti o partecipate dall’Unione;
g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente
articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione
Referendaria composta dai Segretari dei Comuni , dal Segretario
Generale dell’Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite
dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
4. L’esito del referendum impegna il Consiglio dell’Unione a prescindere dal
numero dei votanti.
5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per
la raccolta e l’autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle
operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le
modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a
seguito degli esiti referendari.
Art. 15 – Iniziativa popolare
1. I residenti in uno dei Comuni dell’Unione, possono proporre
agli organi dell’Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e
petizioni.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e
depositate presso la segreteria generale dell’Unione. La risposta deve essere
fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono
presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al
Presidente dell’Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una
relazione illustrativa, e dall’eventuale necessaria documentazione
tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del
deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte
di deliberazione ai fini dell’espressione dei pareri richiesti dalla legge.
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Art. 16 -Diritto d’informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti
1. L’Unione riconosce l’informazione sulla propria attività quale condizione
essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza
della propria azione l’Unione assicura, attraverso idonei strumenti di
informazione e comunicazione, la pubblicità su:
a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in
particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati
relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
c. i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di
vita della popolazione;
d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti
dall’Unione.
2. L’Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai
propri atti e documenti amministrativi.
TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO
Art.17 – Organi di Governo
1. Gli organi di Governo dell’Unione sono:
• Il Consiglio
• Il Presidente
• La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell’Unione, di cui
determinano le politiche amministrative, esercitando, nell’ambito delle
rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività
dell’Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell’Unione, durano in carica fino al
rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. l’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa
degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione,
sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 18 – Il Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione e da 20
membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri
dei Comuni che costituiscono l’Unione, secondo la seguente articolazione:
• Per il Comune di Vimercate 9 membri di cui 3 eletti dalle minoranze.
• Per il Comune di Carnate 5 membri di cui 2 eletto dalle
minoranze.
• Per il Comune di Ornago 3 membri di cui 1 eletto dalle
minoranze.
• Per il Comune Burago di Molgora 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
Ai lavori del Consiglio dell’Unione possono partecipare altresì, senza diritto
di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.
2. La prima elezione dei consiglieri dell’Unione, avviene entro 30 giorni
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dall’entrata in vigore dello Statuto.
3. L’elezione dei consiglieri dell’Unione entro ciascun consiglio dei Comuni
partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad
un componente. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze
consiliari, i consiglieri dell’Unione verranno eletti sulla base di due liste
distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e
l’altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune
partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della
maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri
comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella
lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di
minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.
Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali che
otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di
consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il
Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun
consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell’Unione
entro trenta giorni dal proprio insediamento.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione
commissariale di un Comune, i rappresentanti di quel Comune restano in
carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo consiglio comunale.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell’Unione,
cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale,
decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo
consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 19 – Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
dell’Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni.
Le competenze del consiglio dell’Unione sono quelle che la legge attribuisce
ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso
esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva
dell’Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel
documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto,
il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi
componenti e che siano rappresentanti di almeno tre dei Comuni partecipanti
ed adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà
più uno dei presenti, semprechè tale esito sia in ogni caso raggiunto con il concorso
dei voti espressi da rappresentanti di almeno due dei comuni partecipi.
In caso diverso, la deliberazione di volta in volta votata si ha come non adottata.
3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via
d’urgenza da altri Organi dell’Unione, fatta eccezione per quelle attinenti
alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del
Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
Art. 20 – Presidenza del Consiglio
1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione. Il
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Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge
nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con
votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri che lo
compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro
10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al
ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta
eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti
o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di
età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al
ballottaggio qualora nell’esito del secondo scrutinio due o più candidati
interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno
due dei Consigli dei Comuni partecipanti.
3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno, ne dirige i lavori,
assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l’esercizio effettivo
delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
• convoca e presiede il Consiglio dell’Unione nei modi e nelle forme
previste dal regolamento;
• vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il
Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal
Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere
più anziano di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi
dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con
le modalità previste dal presente articolo.
Art. 21 – Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le
proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su
ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di
ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l’espletamento del
proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle
aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla
legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità
stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e
mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la
convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall’art. 20 in merito.
Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza
consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali
incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
Art. 22 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non
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interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere
formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di
decadenza con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per l’invio di
eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e
controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell’Unione nella prima
seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio
dell’Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte
subito al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.
3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle
ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di
appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere
dell’Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il
consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il
termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere
dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e
minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.
Art. 23 – Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio
interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine
sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento
di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni
stesse.
2. Il Consiglio dell’Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la
Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della
minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al
comma precedente. In quest’ultimo caso, la Commissione che assume anche
la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un
Consigliere di minoranza..
Art. 24 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo
compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal
presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio
procede con la stessa maggioranza.
Art. 25 – Il Presidente
1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti assumono a turno la carica di
Presidente dell’Unione. Il presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto
della alternanza nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni Partecipanti.
Stante la formale rinuncia del Sindaco chiamato ad assumere la carica
di Presidente, subentra nella carica medesima l’Assessore a ciò designato dalla Giunta
del Comune del Sindaco che ha rinunciato.
2. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di
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provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell’Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di
Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 26 – Competenze del Presidente
1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione.
Esso esercita per l’Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto
e dai regolamenti.
2. In Particolare il Presidente:
a) rappresenta l’Unione e presiede la Giunta;
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione
degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti
gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano
incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo
Statuto e dai Regolamenti dell’Unione;
c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta,
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
dell’Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e
privati;
d) provvede alla nomina e alla revoca del Segretario Generale;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai
Regolamenti dell’Unione;
f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti la Giunta.
Art. 27 – Vice Presidente
1. E’ Vice Presidente dell’Unione è nominato dal Presidente all’interno dei
componenti la Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al
funzionamento dell’Unione.
3. il Vice Presidente, stante l’assenza o l’impedimento del Presidente, ne è il
vicario.
4. La carica di Vice Presidente termina unitamente a quella del Presidente.
Art. 28 – Composizione e nomina della Giunta
1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, tra
cui il Presidente. Ciascun comune, stante la formale rinuncia del Sindaco, può
designare un proprio assessore in seno alla Giunta dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione, in occasione della prima seduta utile del
Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del
Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che
formano il programma amministrativo dell’Unione.
Art. 29 – Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera
attraverso deliberazioni adottate con l’intervento della maggioranza
dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La nomina del Presidente è il primo atto formale della Giunta dell’Unione.
A tale scopo la prima seduta della Giunta è convocata dal Sindaco del Comune di Vimercate.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di
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governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che
non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il
Presidente, per il Segretario Generale, e per i Dirigenti.
In particolare provvede:
a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
d) ad adottare in via d’urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio
da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i
Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di
specifiche Aree di servizi e progetti dell’amministrazione dell’Ente.
Art. 30 – Cessazione dalla carica di assessore
1. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da
componente della Giunta dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso
non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano
determinate le condizioni per la nomina del sostituto.
Art. 31 – Comitato di Funzione
1. E’ istituito un Comitato per ciascuna delle Funzioni trasferite dai Comuni
all’Unione. Di esso fanno parte gli assessori dei Comuni partecipi, delegati
nelle materie riconducibile alla Funzione in questione, dal Segretario
Generale, dal Dirigente competente e dal componente la Giunta della Unione
delegato dal Presidente per la Funzione sopradetta. Quest’ultimo assume
la presidenza del Comitato.
2. Il Comitato di Funzione è organismo a supporto della Giunta della Unione.
Esso, nelle Materie e nelle Funzioni di competenza, valutati i bisogni e le necessità
dei territori dell’Unione, elabora proposte e linee di indirizzo e ne sovrintende
la attuazione. La Giunta può demandare al Comitato di Funzione l’avvio della
istruttoria di atti e provvedimenti che postulano il coinvolgimento o la richiesta
di attivazione di altri Enti o soggetti istituzionali.
Art. 32 – Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell’Unione
1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative,
ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori
dell’Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni
dall’ordinamento degli enti locali.
2. Il Presidente, i componenti la Giunta e i Consiglieri dell’Unione, come pure i
Componenti dei Comitati di Funzione non dipendenti dell’Ente, e i titolari
di ogni altra funzione politico-amministrativa dell’Unione di Comuni non aggiungono
alcuna indennità né alcun gettone di presenza a quelli eventualmente riconosciuti
per la funzione già esercitata nei comuni ove rispettivamente sono stati eletti.
Se, per qualsiasi motivo, non siano titolari di indennità né di gettoni di presenza, essi
mantengono comunque tale condizione.
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TITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Art. 33 – Il Sistema dei Controlli Interni
1. L’Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che
contribuisce all’attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa e ad accresce la diffusione della
cultura della responsabilità, dell’essenzialità e della trasparenza attraverso la
rendicontazione, in ossequio alla normativa vigente.
2. Il sistema dei Controlli Interni prevede l’azione di diverse funzioni ed organismi
che operano in modo integrato fra loro, secondo quanto dettagliatamente
disciplinato dal Regolamento per i controlli interni.
I diversi controlli interni, ciascuno con una propria indicata finalità, sono:
• il controllo strategico;
• il controllo della legittimità, della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa;
• il controllo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione
amministrativa;
• la valutazione della qualità dei servizi rispetto, in relazione alle Carte dei
dei Servizi attivate, ed in funzione degli obiettivi dello sviluppo del Total Quality
Management progressivamente fissati;
• la valutazione dell’azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi
loro assegnati.
3. Le funzioni e gli organismi che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni
operano in posizione terza rispetto alle Funzioni di Gestione e agli Organi di
Governo a cui i controlli e le attività di revisione sono destinate.
Art. 34 – Il Controllo Strategico
1. Il controllo strategico è attuato dall’Ufficio Controllo di Gestione, sotto la
diretta Responsabilità del Segretario Generale. Esso verifica l’effettiva realizzazione
degli obiettivi fissati negli atti di programmazione e di gestione adottati dall’Unione
riferendone, ai sensi dell’art. 33, comma 3, agli organi di governo.
2. Il Segretario generale rende almeno annualmente rapporti di verifica e
valutazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell’Unione.
Art. 35 – Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono e contribuiscono:
a) Segretario Generale
b) Collegio per la Revisione Amministrativa
c) Organo di Revisione Economico-Finanziaria
d) Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Art. 36 – Collegio per la revisione Amministrativa
1. L’organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede, dal Presidente del Collegio dei
Revisori e dai Dirigenti dell’Unione, ha la funzione di effettuare il controllo di
legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell’Unione.
2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il
controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti
amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione
dell’Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità
rispetto le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti. Le modalità di
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campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo
l’estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di
procedimenti che l’Ente adotta.
3. I Dirigenti dell’Unione non partecipano al Collegio in occasione dell’esame
dei propri provvedimenti.
4. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al
Presidente dell’Unione.
Art. 37 – Organo di Revisione Economico-Finanziaria
1. In osservanza di quanto disposto dall’ordinamento degli Enti Locali e dalle
normative in materia, l’Unione è dotata di un Revisore Economico-
Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla
vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del
Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.
Art. 38 – Responsabile del Servizio Finanziario
1. L’ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano
le modalità con le quali vengono resi il parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione ed il relativo visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
2. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Dirigente responsabile del
Servizio Finanziario, anche come attestazione di copertura della spesa in
relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.
Art. 39 – Controllo sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa
1. L’Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle
esigenze degli organi di Governo, del Segretario Generale e delle Direzioni
di Area, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le
rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa
dell’Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in relazione agli
obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di
riferimento dell’Unione all’azione amministrativa, sviluppando un efficace ed
accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli
programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e
di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed
accessibile ai cittadini l’azione amministrativa dell’Ente.
Art. 40 – Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità
(Carte dei Servizi)
1. L’Unione agisce, nella produzione dei propri servizi, secondo i principi e i metodi
di Qualità. A tale fine l’Unione adotta le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun
servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L’Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con
modalità gestionali che promuovono lo sviluppo del Total Quality Management,
anche attraverso la partecipazione degli utenti alla definizione degli standard
qualitativi, nella identificazione delle cause di eventuali non conformità
rispetto agli standard e alla predisposizione delle conseguenti azioni correttive.
3. L’Unione si dota di un sistema di Controllo della Qualità con lo scopo di
monitorare la soddisfazione degli utenti e predisporre le azioni di
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adeguamento della qualità dei servizi erogati in relazione alle esigenze dei
territori e della comunità di riferimento.
4. Il sistema di Controllo della Qualità contribuisce alla Partecipazione
sviluppando rendicontazioni sullo stato della qualità dei servizi, ricavate
anche dagli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti.
Art. 41 – La valutazione dell’azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi
loro assegnati (Nucleo di Valutazione)
1. L’Unione Istituisce il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è definita
dalla Giunta e di cui fa parte il Segretario Generale, con funzioni di Presidente.
Il Nucleo di Valutazione è organo di supporto nella valutazione dei Dirigenti, sia con
riguardo al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati, quanto relativamente
alle loro competenze ed ai rispettivi comportamenti manageriali, nel rispetto di quanto
stabilito al riguardo dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro dei Dirigenti.
2. Il Nucleo di Valutazione, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale delle
rendicontazioni relative all’attuazione dei programmi e dei piani d’azione che l’Ente
predispone periodicamente in corso d’esercizio, di ogni rendicontazione cui
dovesse necessitare prodotta dall’Ufficio Controllo di Gestione e della
valutazione sulla competenza e sul comportamento manageriale dei Dirigenti
espressa dal Segretario Generale.
TITOLO VI – FUNZIONE DI GESTIONE
Art. 42 – Organizzazione
1. l’Unione fonda la propria organizzazione sul rispetto del principio della distinzione
tra la Funzione Politica, o di Governo e la Funzione di Gestione.
L’Unione coerentemente a tale principio, valorizza ed afferma l’autonomia gestionale dei Dirigenti
e dei Responsabili dei Servizi i quali, in stretta relazione interfunzionale con gli interpreti della
Funzione di Governo, realizzano l’azione dell’Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di
efficienza e di economicità.
2. L’Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli
obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio
assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell’ambito
della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto
previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio.
3. La Gestione del Personale, promuove la più alta levatura culturale e professionale dei Dipendenti
dell’Unione, di ogni Categoria e Responsabilità, ne richiede la più ampia disponibilità a porsi al
servizio esclusivo della propria comunità di riferimento. La Gestione del Personale si affida a
principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e investe sulla valorizzazione
dell’apporto dei singoli all’azione dei gruppi che, nella organizzazione, contribuiscono al
raggiungimento dei risultati.
Art. 43 – Regolamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici, indica e descrive
l’articolazione organizzativa dell’Unione, in Aree di Servizi, Settori, Servizi
ed Uffici, determinando il sistema decisionale e di direzione dell’Ente ed
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individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai
responsabili.
2. L’Unione, adotta regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati. I Regolamenti,
unitamente alle Carte dei Servizi, determinano i livelli di qualità, le modalità di funzionamento,
le regole di accesso e di determinazione delle rette.
3. Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è adottato dalla Giunta.
Art. 44 – Personale
1. L’Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di Funzioni e di Materie da parte dei comuni all’Unione, comporta
la progressiva unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la
gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell’Unione
all’atto del conferimento di tali materie.
La soluzione organizzativa sarà comunicata capillarmente e dettagliatamente ai dipendenti
interessati, attuando i previsti passaggi di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.
4. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale
degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e
decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.
Art. 45 – Segretario Generale
1. L’Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei
Comuni partecipanti all’Unione. L’Ufficio di Segretario dell’Unione e di Segretario
di uno dei comuni partecipi è unico e non richiede incarichi diversificati.
2. Secondo quanto previsto dall’ordinamento degli Enti locali, il Segretario
Generale supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di
Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti nell’adozione delle loro azioni, dei procedimenti e
degli atti conseguenti.
3. E’ componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato
nella presente Statuto.
4. Il Segretario Generale dirige e coordina i Dirigenti dell’Unione nello svolgimento
delle rispettive azioni, assume ogni altro compito e ogni altra funzione prevista dalla
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione ed ogni altro compito e Funzione
attribuitagli dal Presidente dell’Unione. Alla funzione del Segretario Generale
dell’Unione si applicano le disposizioni dettate dal T.U. 267/2000 per i Segretari
Comunali e Provinciali.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni
di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal
Presidente dell’Unione.
Art. 46 – Dirigenti
1. I Dirigenti sono responsabili dell’attuazione degli obiettivi a loro assegnati
dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d’Azione approvati
dal Segretario Generale.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l’organizzazione dell’Unione
è posto un Dirigente.
3. L’Unione, nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento degli
Uffici e dei Servizi può stipulare, contratti a tempo determinato con Dirigenti
e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di
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accesso alle corrispondenti qualifiche.
4. I Dirigenti sovrintendono all’impiego efficiente delle risorse ad essi affidate
per la realizzazione degli obiettivi assegnati all’Area dei Servizi che dirigono.
Art. 47 – Servizi pubblici locali
1. L’Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e
gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed
attribuiscono alla propria competenza. Per l’erogazione dei servizi l’Unione
individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla
legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza,
efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di
eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all’atto del
trasferimento.
2. L’Unione, nell’erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la
rappresentanza delle loro esigenza ed il controllo della qualità secondo i
principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano
anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all’Unione
sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L’Unione non può sospendere o terminare l’esercizio di un servizio pubblico
locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro
previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali
assunti dall’Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni
Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto
TITOLO VII – FINANZE E CONTABILITA’
Art. 48 – Finanze dell’Unione
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza
pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai
contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l’acceso ai contributi disposti a
favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all’Unione da
parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse
umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua
definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile.
Art. 49 – Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni
partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca
omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per
l’anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un
bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le
norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
Art. 50 – Ordinamento Contabile
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1. L’ordinamento contabile dell’Unione ed in particolare, la gestione delle
entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal
regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
Art. 51 – Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all’espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell’Unione può
essere affidato al tesoriere del Comune di Vimercate alle condizioni del suo
contratto o migliorative.
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 52 – Efficacia dello Statuto
1. La istituzione dell’Unione decorre dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo,
da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all’Associazione continuano
a rimanere in vigore fino alla efficacia della delibera di trasferimento all’Unione,
in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. fino al trasferimento all’Unione delle materie e dei servizi di cui alle
convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei
Sindaci dell’associazione vengono svolte dalla Giunta dell’Unione.
Art. 54 – Atti regolamentari
1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento
degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli
uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso
il Comune di Vimercate.
Art. 55 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa
volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di
terzi, l’inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l’Unione
abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali
effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti
dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a
tale data l’Unione applica sui singoli territori comunali, le normative
regolamentari di ciascun Comune, in vigore all’atto del trasferimento delle
materie e dei servizi.
2. Gli organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria
competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci
Art. 56 – Norma finale
1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia di enti locali.